lunes, 11 de junio de 2012



Sul Diritto Naturale
Giorgio Del Vecchio


Ho accolto volentieri il gentile invito dell'egregio pof. Hector Negri, di parlare direttamente - poichè la moderna tecnica lo consente- ai suoi studenti, dei quali già ho potuto apprezzare la viva intelligenza e la grande cortesia.

Parlerò brevemente di un argomento fondamentale, che già Voi, cari giovani, conoscete, poichè esso è stato senza dubbio ottimamente trattato, nelle loro lezioni, dal prof. Negri e dagli altri egregi professori della insigne Università della capitale argentina: il diritto naturale.
Questo argomento è ancora oggetto di dispte; io esporrò su di esso il mio pensiero, pur avendo sincero rispetto per il pensiero altrui, anche se non coincide col mio.

Già in tempi antichi è stato affermato che vi è una legge naturale, valida per tutto il genere umano, superiore alle varie legislazioni positive. Come è noto, la Filosofia greca, specialmete la scuola stoica, e la Giurisprudenza romana diedero classiche espressioni a questo concetto. Ma con ciò il grande poblema non fu risolto, perché non solo vi furono sepre obiezioni, ma quelle stesse formule ebbero varie interpretazioni e suscitarono nuove ardue questioni. Che cosa è la natura? Debe intendersi con ciò il mondo fisico, oppure la struttura popria della mente umana? Senza escludere che vi sia un nesso tra questi due ordini di realtà, e ammettendo anzi che l'uomo è partecipe di entrambi, un contributo di somma importanza per la retta soluzione del problma fu dato dal messaggio cristiano, secondo il quale nello spirito umano è un'impronta di eternità: vi è un "lumen rationis naturalis", come scrisse San Tomaso, una "impressio divini luminis in nobis". In ciò consiste la nostra vera, essenziale natura; mentre per la nostra esistenza corpopea vale la dolorosa sentenza biblica: "Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris".

Anche astenendoci dall'entrare in argomenti puramente teologici, e rimanendo nei limiti dell'analiei scientifica e gnoseologica, possiamo sicuramente affermare che esistono nello spirito di ogni uoo idee che trascedono i dati dei sanai e, a differenza di questi dati, hanno il carattere dell'universalità e dell'assolutezza. Da ciò, che l'uomo è insieme spirito e corpo, appartenendo quasi a due mondi, nasce la perenne crisi della nostra esistenza, l'anelito mai del tutto appagato di ascendere dal finito all'infinito. Vive nella nostra coscienza la legge eterna, per la quale ci sentiamo liberi e imputabili, mentre la stessa legge ci impone imperativamente la via del dovere e ci attribuisce in pari tempo un diritto.

Come vi sono principî inconcussi nella teoria della conoscenza, nella logica e nella matematica, così vi sono principî altrettanto certi alla base della morale e del diritto. Può, o meglio deve, l'uomo attribuire a sè le sue determinazioni, in confronto del mondo eterno? La coscienza di ognuno lo attesta irrefragabilmente. Anche sapendo che nel mondo físico vige la legge ferrea della causalità, l'uomo si sente libero, e quindi imputabile, nelle sue determinazioni. Può egli e deve riconoscere in altri la sua stessa qualità di soggetto libero ed imputabile? Anche ciò non é dubbio. E che significa ció, se non superare la popia individualità, e porla in un piano di recipooanza ideale con quella altrui? La qualità iperfenomenica di persona si delinea così come esigenza prime e assoluta della coscienza; onde non solo si afferma questa prerogativa per sè, ma se ne pretende da altri il rispetto, mentre si avverte nell'atto stesso il dovere di rispettarla egualmente in altri. L'individualità si sublima così nella universalità; e in ciò consiete precisamente il principio fondamentale dell'Etica, che vale a priori per tutto il genere umano, anche se nella psicologia e nella storia il suo riconoscimento si svolge e si manifesta solo per gradi.

Questo principio fondamentale dà luogo, nelle sue applicazioni, a due specie di valutazioni e di regole, secondo che si riferisce al soggetto in sè stesso, ovvero ai rapporti tra soggetto e soggetto. Nella prima specie (morale) esso significa per ogni uomo il dovere di vivere ed operare conformemente alla sua natura di essere razionale, cioè non servo delle passioni, per dare ad ogni sua azione quel carattere universale, che è proprio appunto della ragione, così che non vi sia alcun contrasto tra ciò che egli vuole per sè e ciò che vorrebbe per qualsiasi altro uomo nelle sue condizioni. In tal guisa la sua personalità si identifica coll'umanità in generale; onde si spiegano le eterne massime: "Non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te"; e "Ama il prossimo tuo come te stesso".

Nella seconda specie (giuridica) il principio etico determina le relazioni intersubiettive, consacrando da un lato la pretensione o esigenza spettante naturalmente a ogni uomo di essere trattato come essere razionale, avente in se valore di fine; e sancendo, dall'altro lato, l'obbligazione di trattare gli altri conformemente a questa esigenza.
Riconoscere in sè e in ogni altra persona un medesimo spirito, e quindi la subordinazione ad una medesima legge, significa ammettere il vincolo della fraternità tra tutti gli uomini: cioè quella societas humani generis che, intravveduta già dall'antica Filosofia, ha avuto la più luminosa affermazione nel Vangelo.

Si scorge da ciò che il diritto nella più pura ed alta espessione, vale a dire come giustizia, si congiunge e quasi si identifica colla carità, perchè è anch'esso una forma di amore; e ne differisce solo per ciò, che ne determina l'equilibrio e le condizioni nei rapporti sociali. L'essenza spirituale della persona, partecipe per sua natura dell'assoluto, è il valore supremo affermato, in forme distinte ma coerenti, sì dal diritto come dalla morale.

Nessuna legge "ab hominibus inventa" può abolire quella insita nella nostra natura. Le aberrazioni dell'umano arbitrio possono violare cotesta legge, ma non distruggerne l'ideale valore, che resta intatto sopra qualunque possibile violazione. La folle presunzione di quei principi o governanti che, pervenuti nel loro Stato al maggior potere, si considerarono sciolti da ogni vincolo e da ogni obbligo, ed imposero la loro volontà come legge assoluta, urtò necessariamente contro la coscienza dei popoli, che non tardo mai molto tempo a sollevarsi nel nome di una legge più alta e più vera.

La massima di giustizia, fondata nella legge naturale, si specifica e si rifrange in tante altre, quante sono le direzioni dell'attività umana: onde la serie dei diritti naturali dell'uomo e del cittadino, formulati già più volte, come è noto, si da singoli pensatori come da assemblee, e sancite dalle costituzioni dei popoli più civili, e altresì da solenni documenti internazionali. In tutti cotesti documenti si è dichiarato anzitutto che ad ogni uomo spetta un diritto naturale alla libertà, la quale per altro deve essere armonizzata ed elevata all'universale secondo l'idea di una possibile coesistenza. Si sono quindi distinte le varie specificazioni di quel diritto fondamentale: libertà di pensiero, di parola, di lavoro, di riunione, di associazione, ecc. In conformità di ciò, si sono determinate, o si è tentato di determinare, le funzioni dello Stato, al quale spetta confermare e proteggere la validità dei diritti naturali, come presupposto e condizione essenziale della sua legittima autorità sopa gli individui. La giustizia si presenta così nei suoi vari aspetti, distinti ma sempe coerenti tra loro: come giustizia costituzionale o politica, assistenziale, contributiva, educativa, pofessionale o corporativa, pemiativa, penale o riparatrice, internazionale, ecc. Solo in quanto corrisponda in tal modo alla sua missione lo Stato può popiamente chiamarsi Stato di giustizia, o, come oggi si preferisce denominarlo, di diritto. Se però ci chiediamo fino a che punto è stata data attuazione positiva a questi concetti, troviamo che cotesta attuazione è stata finora molto imperfetta, sì nei singoli Stati, come anche nelle grandi organizzazioni interstatuali.

Noi non sappiamo quali vicende dovrà attraversare il mondo; confidiamo tuttavia che il bene pevarrà in fine sul male, il diritto sopra la forza; chè se la giustizia dovesse perire, non varrebbe più la pena (affermò già con ragione il Kant) che uomini vivessero sulla terra.
Contro il diritto naturale si mossero non poche obiezioni, nessuna delle quali, però, regge alla critica. Molti, per un semplice pregiudizio ed una evidente petitio pincipi, partirono dal pesupposto che la sola realtà sia quella fenomenica. La negazione di un ordine di verità superiore al fenomeno era dunque implicita nella premessa, e non il risultato di una qualsiasi ricerca o dimostraziane, come si volle far apparire. Coloro che soggiacciono a questo pegiudizio stimano "reali" solo gli imperativi che emanano da Stati od autorità visibilmente esistenti, e non quelli che manano dalla ragione c dalla natura umana. E‘ notevole, però, che anche quelli che professano siffatta opinione e negano perciò il diritto naturale ammettono, implicitamente, gli imperativi della logica, della gramatica e spesso anche quelli della morale, bechè tali imperativi non siano mai stati deliberati da alcun governo nè da alcuna assemblea.

Altri si fondano sull'ovvia osservasiene della mutabilità delle leggi positive per respingere il concette di un diritto universale, razicnale o naturale; quasichè non fosse già stato dimostrato come si concilii l'eternità di certe massime di ragione colla varietà delle loro applicazioni nel corso storico. Oltre di che, è fuor di dubbio che le leggi positive possono essere viziato da errori, riconoscibili appunto al lume di verità superiori, che non sono certamente annullate da quegli errori, così come le regole della matematica rimangono valide anche se talvolta si erra nelle più semplici operazioni aritmetiche.

I detrattori del diritto naturale hanno tratto buon giuoco dall'inesattezza di certe formule, usate specialmente dai giusnaturalisti dei secoli XVII e XVIII, che spesso confusero la priorità logica con quella cronologica, dando aspetto di narrazione storica alla deduzione filosofica. Onde la concezione, più o meno mitologica, di uno status naturae, che avrebbe preceduto lo stato di società, e gli equivoci intorno al supposto contratto sociale. Ma conviene considerare che l'impoprio linguaggio fu usato generalmente da quegli autori per una sorta di convenzione, mentre in realtà la loro intenzione fu sempre di adombrare sotto quelle formula pseudo-storiche un certo pogramma politico. Comunque, ogni equivoco fu tolto dalla Filosofia giuridica successiva, che dalla fine del secolo XVIII ha definitivamente chiarito il significato non storico, ma deontologico del diritto naturale. Esso vale dunque come criterio e come ideale, che non deve e non può essere rinnegato, anche se l'imperversare delle passioni ne impedisce o ritarda l'attuazione negli ordini giuridici positivi. La storia ci mostra, in fatti, si nel diritto come in altri campi dell'attività umana, un alternarsi di luci e di ombre, di progressi e regressi. Ma se ciò deve metterci in guardia contro un esagerato ottimismo, un esame attento ci porta a riconoscere che le attitudini insite nella mente e nella natura umana hanno avuto un certo sviluppo, anche nelle loro manifestazioni giuridiche, attraverso varie e non sempre progressive vicende. Come la scienza teoretica, pura e applicata, ha certamente avanzato, pure nell'alternarsi di periodi di splendore con altri di oscuritá, così i principî del diritto, impliciti nell'umana natura come vocazione ideale, si sono venuti e si vengono ancora progressivamente attuando, attraverso innumerevoli sforzi, talvolta cruenti e non sempre vittoriosi.

A tali sforzi abbiamo il dovere di partecipare con ogni nostra possa, sempre mirando a quell'alta meta, ossia all'avverarsi della giustizia nel mondo, pur se il raggiungimento integrale di essa ci appaia ancora lontano.